Altezza recinzione di confine: cosa dice il codice civile

Descrizione
La recinzione di confine viene eretta per separare case, cortili e giardini di due abitati adiacenti. Se la separazione fosse sancita da un muro di cinta, l’altezza massima di quest’ultima, a meno che non sia diversamente indicato nel regolamento comunale, non potrebbe superare i 3 metri.
Quali sono, invece, le regole da seguire per quanto riguarda l’installazione di reti metalliche e ringhiere a mo’ di divisorio tra due proprietà? Quale deve essere l’altezza della recinzione di confine posizionata lungo la linea di demarcazione? A dare una risposta in merito interviene il codice civile, fondamentale per regolare i rapporti di vicinato ed evitare problemi col confinante.
Ecco cosa dice la legge
Stando a quanto affermato dalla legge, vi è un’importante premessa da fare.
Il vicino può essere costretto a sostenere metà delle spese necessarie per la costruzione del muro di cinta. Affinché tale disposizione possa essere applicata, è però necessaria l’effettiva presenza di un muro divisorio tra case, cortili e giardini di due lotti confinanti, o la contiguità degli stessi edifici.
L’articolo di legge non vale per le recinzioni che non possono essere considerate muro in senso stretto. Cosa si intende nello specifico? Che non può essere ritenuto muro quello che raggiunge l’altezza di tre metri grazie alla posa in opera di una rete metallica su di esso.
Altezza recinzione di confine: chiedere al Comune
Per essere certi di poter installare una recinzione di una certa altezza, è sempre meglio rivolgersi preventivamente all’ufficio tecnico del Comune a cui appartiene il lotto da recintare. Che si tratti di ringhiera o rete metallica, è opportuno sapere che è il Comune a dover fornire permessi per quanto riguarda la posa in opera di cancellate, muri di cinta e recinzioni, sebbene per ogni caso debba essere applicata una disciplina diversa.
Il Comune impone per esempio delle regolamentazioni in merito alle recinzioni che si affacciano sulle strade pubbliche comunali e/o sui marciapiedi. Qualora la proprietà da circoscrivere fosse ubicata in prossimità di incroci stradali, l’altezza massima di 2 metri è sufficiente a non impedire la visibilità.
Per quanto riguarda, invece, i giardini privati, è possibile che il Comune di appartenenza non abbia mai deliberato alcuna normativa (in tal caso può far fede il regolamento contrattuale indicato nell’atto di compravendita della proprietà), o che, al contrario, abbia fissato delle norme ben precise a cui attenersi.